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Accordo Stato-Regioni per la formazione
La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza).
Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:
4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore
Condizioni particolari
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
REQUISITI DEI DOCENTI
Devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato 1 l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:
• la formazione generale per i lavoratori;
• la formazione dei dirigenti;
• i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;
• la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 dell'accordo;
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera de), del D.Lgs. n. 81/2008, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
La formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/2008, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori
La durata minima del modulo per dirigenti è di 16 ore
CREDITI FORMATIVI
Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai lavoratori e preposti, costituisce credito formativo permanente.
Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione, e segnatamente:
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che la Formazione Specifica di settore.;
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta
b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:
è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della Formazione Generale, mentre devono essere ripetuti Formazione Specifica e Addestramento.
La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.
In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
La formazione specifica per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.
AGGIORNAMENTO
Per i lavoratori è’ previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i lavoratori, i dirigenti, i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 90 giorni dalla assunzione.
a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.
Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.
L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 24 mesi.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
b) Formazione dei dirigenti.
Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.
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Nuovo DPR "Ambienti Confinati".
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.", che entrerà in vigore dal 23 novembre 2011.
La prima novità riguarda la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che possono operare in spazi confinati. In aggiunta a tutti gli obblighi già gravanti in materia, si è provveduto (in attesa, si legge, della definizione di un complessivo sistema di qualificazione) a definire in maniera puntuale una serie di requisiti in modo da selezionare i soggetti destinati a tali attività.
La seconda novità riguarda la specifica indicazione della necessità di una procedura per la esecuzione dei lavori in spazi confinati.
La richiesta esplicita di una procedura scritta con specifici requisiti che sia adottata durante tutte le fasi, o altri criteri quali l’informazione prima dell’accesso (per un periodo non inferiore ad un giorno) o l’individuazione di un rappresentante del committente formato ed addestrato che vigili sulle attività, sono novità di rilievo.
È di fatto escluso il mero intervento di formazione in aula fine a sé stessa a cui abbiamo tutti assistito negli ultimi anni.
Addestramento fattivo, formazione permanente su DPI precisi ed atti allo scopo. Il futuro di questa specifica parte di lavorazioni taglia nettamente i ponti con la sicurezza fatta sulla carta e poco fattiva. La formazione sarà generica ed introduttiva solo in piccola parte, ma sarà prepotentemente effettuata sulla procedura aziendale dedicata al tipo di lavorazioni svolte.
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Aggiornamento degli Addetti Antincendio.
L'art. 37 comma 9 del D.Lgs n.° 81/08 da indicazioni circa la formazione che devono ricevere i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione e protezione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro.
I corsi di aggiornamento (OBBLIGATORI PER TUTTI GLI ADDETTI) si dividono in tre tipologie:
CORSO A - 2 ore - Rischio di Incendio: Basso;
CORSO B - 5 ore - Rischio di Incendio: Medio;
CORSO B - 8 ore - Rischio di Incendio: Elevato.
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Prossimi corsi
Vedi tutti i corsiCorso per Dirigenti
Obiettivi
- Modulo 1: Giuridico - Normativo
- Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza
- Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi
- Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
Durata e Date
- 16 ore suddivisi in moduli da 4 ore ciascuno
- 28 febbraio e 1° marzo
R.L.S.
Obiettivi
- Formare il lavoratore sui temi di gestione ed organizzazione
della Sicurezza in azienda.
- Figure aziendali, organigramma e ruolo degli RLS.
- I sistemi delle relazioni e delle comunicazioni.
- Rischi di natura ergonomica.
- Rischi psicosociali nell'ambiente di lavoro.
- Ruolo dell'informazione e della formazione.
- Valutazione dei rischi.
Durata e Date
- 32 ore suddivisi in 8 moduli da 4 ore
- 6-8-13-15-20-22-27-29 marzo 2012
SICUREZZA FORMAZIONE GENERALE
Obiettivi
- Formare il lavoratore sui rischi specifici presenti nell'azienda;
- Obblighi dei lavoratori nei confronti della sicurezza;
- Obblighi nei confronti dei DPI da utilizzare;
- Informare i lavoratori su tutte le figure della sicurezza;
- Possibili rischi cui è esposto il lavoratore.
Durata e Date
- 4 ore realizzate in un modulo di 4 ore
- 6 Marzo 2012
NEOASSUNTI
Obiettivi
Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze di base sulla sicurezza e igiene nel luogo di lavoro per prevenire o evitare gli infortuni e le malattie professionali per i lavoratori neoassunti.
Durata e Date
- 4 ore realizzate in un modulo di 4 ore
- 6 marzo






